Lo statuto

 Statuto dell’Associazione

“ASSAGO SOLIDALE A.P.S.”

Denominazione e Sede       

Art. 1   E’ costituita l’Associazione denominata “ASSAGO SOLIDALE A.P.S.” ai sensi del Decreto Legislativo del 3/7/2017 n. 117

Art. 2   L’Associazione ha Sede in Via Carducci, 1 Assago.

Finalità

Art. 3     L’Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili o avanzi di gestione. Gli stessi sono impiegati solo per la realizzazione di attività istituzionali.

Art. 4   L’Associazione svolge attività nei settori della promozione e integrazione  sociale, del  volontariato, della cultura, della tutela delle tradizioni, del tempo libero e  collabora con le istituzioni pubbliche per le reciproche attività istituzionali..

Durata

Art. 5  La durata della Associazione è illimitata e la stessa può essere sciolta con delibera della Assemblea Straordinaria.

Soci  (Fondatori, ordinari, sostenitori, simpatizzanti, collaboratori, onorari)

Art. 6  Possono essere Soci tutti coloro (senza distinzione di sesso, razza, religione, fede politica) che condividono gli scopi del presente Statuto.

Art. 7  L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo (vedi regolamento).

Art. 8  Tutti i Soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto e di partecipazione alle attività della Associazione.

Art. 9    I Soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e di versare la quota associativa (vedi regolamento).

Art. 10   La qualifica di Socio si perde per decesso, espulsione, dimissioni.

Art. 11   La perdita della qualifica  di Socio non dà diritto a nessuna restituzione di quanto versato all’Associazione stessa.

Art. 12   Il decesso del Socio non conferisce alcun diritto agli eredi.

Assemblea dei soci

Art. 13   Gli organi dell’Associazione  sono:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Organo di controllo

Art. 14   L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano. Può essere Ordinaria e Straordinaria.

Art. 15   L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Bilancio. La convocazione viene fatta un mese prima della riunione tramite e-mail, lettera e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web  dell’Associazione. La convocazione deve contenere giorno, ora, luogo della 1° e 2° convocazione e l’ODG.

Art.16   Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa; a ciascun Socio spetta un solo voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di una delega.

Art.17   All’Assemblea spettano i seguenti compiti

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art.18   L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50%  più uno dei Soci, in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art.19   L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.20   Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l’esposizione per 30 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

 Art.21   Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il C.D. può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del C.D., viene cooptato il primo dei non eletti.

All’interno del C.D. sarà nominato un  Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art.22   Il C.D. è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Al C.D. competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte ;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi Soci;
  • ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

(vedi regolamento)

Art.23   Il C.D. si riunisce almeno due volte l’anno: ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate E mail  e con avviso telefonico   almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del C.D. sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Art.24   Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. E’ eletto dall’Assemblea dei Soci, insieme ai membri del C.D. ogni 3 anni.

Egli presiede l’Assemblea e il C.D. e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del C.D. e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del CD salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art.25   Il Vicepresidente  sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.26   Il C.D. decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. Il questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art.27   Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

 Art.28   Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del C.D, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Art.29   Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano conferite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o del Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art.30   Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione
  • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati
  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche
  • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale
  • Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali; spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni a premi
  • Altre entrate compatibili con le finalità della Associazione di Promozione Sociale.

Art.31   All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.32   L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il C.D dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

Scioglimento

Art.33   Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del C.D, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di unità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge  23.12.96, n.662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali  

Art.35   Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al regolamento e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai Soci fondatori all’Atto Costitutivo.